Vendita di un bene: chiarimenti sul concetto di “prezzo giusto”

La mera sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di stima o di mercato del bene non integra, di per sé, un presupposto sufficiente per l’esercizio del potere di sospensione della vendita

Vendita di un bene: chiarimenti sul concetto di “prezzo giusto”

I presupposti per la sospensione della vendita, alla luce di quanto previsto in materia di trasferimento di un bene espropriato, non sono configurabili sulla base della mera sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di mercato del bene. Ciò perché il concetto di “prezzo giusto” ha una valenza esclusivamente procedurale, legata alla regolarità della gara e all’assenza di specifici e tassativi fattori perturbatori, quali fatti nuovi sopravvenuti o interferenze di natura criminale. Qualsiasi contestazione sul punto deve essere sollevata prima dell’emissione del decreto di trasferimento e attraverso lo strumento specifico dell’opposizione agli atti esecutivi.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 4815 del 3 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un immobile di pregio storico.
Nell’ottobre del 2021 si sono svolte le operazioni di vendita con modalità telematica asincrona, all’esito delle quali il professionista delegato ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria del bene all’unico offerente, sulla base di offerta minima, inferiore di un quarto rispetto al prezzo base.

Quest’ultimo dettaglio non è però sufficiente a legittimare la sospensione della vendita, poiché, chiariscono i giudici di Cassazione,
la nozione di “prezzo giusto” rilevante ai fini dell’esercizio del potere di sospensione della vendita deve essere intesa in senso rigorosamente procedurale.
Detto più chiaramente, il “prezzo giusto” non coincide con il valore di mercato o di stima del bene pignorato, bensì con il prezzo che si forma all’esito di una sequenza procedimentale competitiva svoltasi in piena conformità alle regole che presidiano la fase liquidatoria. La giustezza del prezzo non discende, pertanto, da una valutazione economica astratta, ma costituisce il risultato fisiologico del corretto funzionamento del procedimento di vendita forzata. Ne consegue che, in assenza di fattori devianti, interferenze esterne o anomalie procedimentali, il prezzo raggiunto tramite la gara competitiva deve ritenersi, per definizione, “giusto”.
In tale prospettiva, la mera sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di stima o di mercato del bene non integra, di per sé, un presupposto sufficiente per l’esercizio del potere di sospensione della vendita, atteso che il legislatore ha inteso ancorare la tutela al corretto svolgimento del procedimento e non al risultato economico in sé considerato. Perciò, è escluso che la sola entità del ribasso, quand’anche rilevante, possa fondare un giudizio di ingiustizia del prezzo, ove il procedimento di vendita si sia svolto regolarmente e nel rispetto delle regole di trasparenza e concorrenzialità.
Non a caso, il potere di sospensione del giudice dell’esecuzione è stato circoscritto a ipotesi eccezionali e tassative, riconducibili a due sole categorie. In particolare, la sospensione della vendita è consentita esclusivamente quando, successivamente all’aggiudicazione, sopravvengano fatti nuovi, non conosciuti né conoscibili dalle parti, idonei ad incidere in modo significativo sulla sostanza o sul valore del bene – e non rientrano in tale nozione le mere rivalutazioni ex post del giudice circa la congruità del prezzo base o della stima, trattandosi di valutazioni di merito e non di irregolarità procedimentali – ovvero quando emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale, tali da alterare la correttezza e la trasparenza della procedura competitiva, ivi compresa la fase di stima.
Restano, invece, estranee a tali ipotesi sia la tardiva rivalutazione, da parte del giudice, della congruità del prezzo base o della stima originaria, trattandosi di valutazioni di merito e non di irregolarità procedimentali, sia le circostanze attinenti all’andamento del mercato immobiliare, anche in presenza di crisi di particolare gravità, poiché esse rientrano nella fisiologica alea delle vendite forzate e non costituiscono fattori perturbativi del procedimento.
Escluso, quindi, che possano integrare un “prezzo ingiusto” la sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il valore di stima, anche quando il prezzo risulti sensibilmente inferiore, o l’andamento negativo o le crisi, anche di particolare gravità, del mercato immobiliare, trattandosi di circostanze riconducibili alla fisiologica alea delle vendite forzate e non a fattori patologici del procedimento. Tali evenienze, pur potendo incidere sul risultato economico della vendita, non costituiscono anomalie procedurali, né interferenze esterne idonee a minare la correttezza del meccanismo competitivo. Ne consegue che la correttezza della procedura, garantita dal rispetto delle norme di rito e dei principi di trasparenza e concorrenzialità, rappresenta l’unico parametro rilevante ai fini della valutazione della “giustezza” del prezzo.

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