Revoca dell’ammissione al concordato preventivo: pesano anche i fatti esposti in maniera inadeguata e incompleta
L’esposizione al ceto creditorio di dati oggettivamente e consistentemente diversi da quelli reali integra i presupposti della frode
In materia di concordato preventivo, costituiscono atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione, legge fallimentare alla mano, non solo i fatti taciuti nella loro materialità, ma anche quelli esposti in maniera inadeguata e incompleta, aventi valenza potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori. Difatti, l’esposizione al ceto creditorio di dati oggettivamente e consistentemente diversi da quelli reali integra i presupposti della frode anche in assenza di ulteriori elementi, poiché le decisioni del ceto creditorio dipendono proprio dai dati resi conoscibili nel corso della procedura. Il debitore ha l’obbligo, quindi, di una esposizione completa e fedele dei dati aziendali, eventualmente accompagnata dalle perplessità d’ordine giuridico che avrebbero potuto ridurre l’ammontare delle passività o incrementare quello delle attività.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 32870 del 17 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla revoca dell’ammissione di una società cooperativa alla procedura di concordato preventivo, cui, peraltro, ha fatto seguito il fallimento della società.
Decisiva la constatazione che la società ha presentato, nel corso del sub procedimento di revoca del concordato, una proposta modificativa, che, però, nell’aderire completamente ai rilievi commissariali, fondati sulle varie precisazioni dei crediti dei creditori e sulle anomalie contabili e su incongruenze e divergenze tra il dato contabile esposto e quello riscontrato, ha corretto i propri dati e le proprie appostazioni contabili in guisa da esporre un aumento del passivo concordatario e la conseguente riduzione delle percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori chirografari, portandola dal 40 per cento al 13 per cento. Ma tale scostamento dei valori è risultato tale da far dubitare fortemente della correttezza dei dati esposti in precedenza, come i debiti verso i dipendenti (indicati in misura inferiore di circa 22mila euro), i debiti erariali e previdenziali (il cui ammontare di 1.255.663,19 euro è circa il doppio rispetto a quello inizialmente prospettato), e i debiti verso due società (indicati in una misura inferiore, rispettivamente, di circa 160mila euro e di circa 230mila euro). Inoltre, la nuova proposta ha rettificato anche il valore di alcuni crediti, come quelli verso l’erario, che, inizialmente indicati in oltre 800mila euro, sono stati falcidiati dalla compensazione con un debito IVA, e quelli vantati verso una società collegata in concordato preventivo, crediti, questi, non agevolmente realizzabili a fronte della possibile esistenza di creditori dotati di privilegio. Sono, infine, emersi anomali e rilevantissimi abbattimenti di cassa.
Questi dettagli sono fondamentali, poiché, in tema di concordato preventivo, in sede di valutazione dell’ammissibilità della domanda, il giudice, se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacato sulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.
Si tratta di una valutazione (da compiere, peraltro, tanto in sede di ammissione o omologazione del concordato, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione) che, se non consente al Tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili:) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali, una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore.
Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati di Cassazione precisano che le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente, hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura. Perciò, il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, il contenuto di tali informazioni, che, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare non solo fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo ma anche gli accadimenti, anteriori a tale momento, che, in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della propria crisi offerta dal proponente, abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, nelle sue componenti del passivo ed in quelle dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto.
Di conseguenza, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca dell’ammissione al concordato preventivo i fatti che sono stati accertati dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare, in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento così come esposte nella proposta concordataria, a prescindere tanto dal pregiudizio ad essi concretamente arrecato, quanto della dolosa preordinazione degli stessi da parte del debitore, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta da parte di quest’ultimo. Gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. Gli atti di frode, pertanto, si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è stata non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale.
Gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono, pertanto, integrati tutte le volte in cui si riscontri l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo.
Rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura del concordato preventivo, i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. E le mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano, dunque, l’atto di frode purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione.
Così, costituiscono, in definitiva, fatti idonei a consentire la revoca dell’ammissione al concordato preventivo tutti i fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, con la conseguenza che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l’arresto del procedimento concordatario.
Tornando alla specifica vicenda in esame, è decisiva l’inattendibilità della rappresentazione della situazione aziendale emergente dalla proposta di concordato, venendo in risalto l’inidoneità dei dati esposti a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice. Legittima, quindi, la revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo.