Marito violento in un solo episodio: basta per addebitargli la separazione
Irrilevante anche la posteriorità temporale rispetto all’insorgere della situazione di conflittualità che ha poi portato alla rottura tra i coniugi

Per la dichiarazione di addebito della separazione sono sufficienti le condotte violente perpetrate da un coniuge ai danni dell’altro coniuge. Fondamentale, ovviamente, la loro gravità. Irrilevante, invece, il fatto che esse si siano concentrate in un unico episodio. Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 30721 del 29 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la complicata separazione di una coppia di coniugi e a tenere soprattutto conto delle condotte violente addebitate dalla donna all’uomo. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici aggiungono che le condotte violente di un coniuge non sono suscettibili di comparazione con le condotte tenute dall’altro coniuge e la loro rilevanza non è esclusa dalla posteriorità temporale rispetto all’insorgere della situazione di conflittualità che ha poi portato alla rottura tra i coniugi. Nella vicenda in esame, la donna si è lamentata per ripetuti episodi di infedeltà coniugale del marito, sin dai giorni del viaggio di nozze, e per diverse condotte di violenza fisica e verbale perpetrate ai suoi danni, anche durante il periodo di gravidanza, taluni a seguito del consumo abituale di alcolici da parte dell’uomo. Ebbene, va censurata, secondo i giudici di Cassazione, la visione tracciata in Appello, secondo cui le pretese violenze perpetrate dall’uomo, anche se provate, sono state per parte agite molti anni prima della separazione. Non condivisibile, poi, secondo i giudici di Cassazione, anche l’osservazione secondo cui l’episodio più recente è irrilevante poiché collocabile in un epoca in cui, per stessa ammissione della donna, esisteva già tra i coniugi una situazione di separazione di fatto. Su questo fronte i magistrati di Cassazione sono netti: non si può escludere il nesso causale per il solo decorrere del tempo dalle violenze presunte, fattore, questo, che non può, di per sé, escludere ragionevolmente la rilevanza delle stesse condotte ai fini della pronuncia di addebito della separazione coniugale.