Esenzione IMU e abitazione principale: servono dimora abituale e residenza anagrafica
Il beneficio fiscale può essere fruito solo a decorrere dalla data in cui il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare in cui dimora abitualmente
In materia di IMU, ai fini del riconoscimento della esenzione per l’abitazione principale, la normativa richiede la ricorrenza di un duplice requisito, essendo necessario che il possessore ed il suo nucleo familiare, oltre a dimorare abitualmente nell’immobile, vi risiedano anche anagraficamente, dovendosi, pertanto, escludere il rilievo esclusivo della dimora abituale, quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica. Ne consegue che il beneficio fiscale può essere fruito solo a decorrere dalla data in cui il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare in cui dimora abitualmente.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 33826 del 23 dicembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in provincia di Napoli a seguito di avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Napoli in merito ad un immobile di proprietà di una ragazza minorenne, immobile in cui la madre ha fissato da tempo residenza anagrafica e dimora abituale.
Per i giudici tributari sono legittime le obiezioni sollevate dalla donna, a fronte dell’avviso di accertamento, poiché ella ha dimostrato che l’immobile in questione risulta acquistato con atto contenente espressa dichiarazione che l’immobile è destinato a prima casa, fissando la dimora e residenza nei termini previsti per legge, e poi, aggiungono i giudici, a questo dato formale vanno aggiunte le prove documentali rappresentate dalla produzione delle fatture di gas e luce che comprovano l’utilizzo dell’immobile sicuramente in epoca anteriore a quella ritenuta dall’ente comunale.
Di parere opposto, e favorevole al Comune, sono invece i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono che, in merito alla possibile esenzione dal pagamento dell’IMU, per abitazione principale – il cui possesso dà titolo all’esenzione – deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ampliando l’orizzonte, poi, viene osservato che nella disciplina ICI si è stabilita l’equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica entro il limite della prova contraria a carico del contribuente, mentre la normativa IMU assume come rilevante la contemporanea sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.
Tirando le somme, la permanente rilevanza del requisito della residenza anagrafica (sia pur riferita al possessore dell’unità immobiliare e non più al suo nucleo familiare) esclude (già in astratto) il mero (ed esclusivo) rilievo della dimora abituale (quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica) e consente l’attivazione di molteplici controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, incluso l’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria relativi ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio e relativi ai soggetti che esercitano nello stesso un’attività di lavoro autonomo o di impresa. Difatti, la richiesta di iscrizione anagrafica – così come del resto la dichiarazione prescritta secondo la stessa disciplina del tributo – attiva i poteri di controllo dell’amministrazione (in ordine alla sussistenza della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica), poteri che non avrebbero ragione di dispiegarsi laddove l’iscrizione anagrafica risulti esistente e (diversamente) ascritta ad una famiglia anagrafica, ovvero insussistente la stessa dichiarazione resa a fini IMU (con specifica indicazione dell’agevolazione richiesta). E ciò senz’alcun pregiudizio per il contribuente che, in quanto titolare di una corrispondente posizione giuridica soggettiva – e atteso che dalla natura vincolata dell’attività dell’ufficiale dello stato civile, attività esercitata nell’interesse diretto della popolazione residente, consegue che la relativa disciplina non contiene norme sull’azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi e che, dunque, coinvolgono situazioni di diritto soggettivo – in qualsiasi momento, e laddove ne ricorrano i presupposti, può ottenere ogni (utile) modificazione tanto in ordine alla composizione della famiglia anagrafica quanto con riferimento al mutamento della dimora abituale (per famiglia anagrafica costituita da una sola persona).