Carta d’imbarco sufficiente a provare la prenotazione definitiva

In caso di ritardo del volo, il pagamento del prezzo da parte di un terzo non esclude il diritto alla compensazione

Carta d’imbarco sufficiente a provare la prenotazione definitiva

Diritti dei passeggeri aerei: la carta d’imbarco può bastare a provare la prenotazione confermata su un volo. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 6 marzo 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali aggiungono che il pagamento del prezzo di un viaggio ‘tutto compreso’, incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo. Chiari i dettagli della vicenda che ha dato origine alla querelle giudiziaria. Un vettore aereo che propone voli charter ha concluso un contratto con un operatore turistico. Secondo tale contratto, il vettore garantiva, a date specifiche, voli per i quali tale operatore turistico, dopo aver pagato i voli, vendeva i biglietti ai passeggeri aerei. Due passeggeri aerei hanno effettuato un viaggio ‘tutto compreso’, che includeva un volo da Tenerife a Varsavia, e che ha accusato un ritardo all’arrivo di più di ventidue ore. Il contratto relativo al viaggio ‘tutto compreso’ è stato concluso tra una società terza a nome di tali passeggeri e l’operatore turistico. I passeggeri coinvolti hanno reclamato al vettore aereo la compensazione in forza del diritto dell’Unione Europea. Il vettore aereo ha però rifiutato tale compensazione. Ciò perché, a suo dire, tali passeggeri non sarebbero stati in possesso di una prenotazione confermata e pagata per tale volo e le copie delle carte d’imbarco non sarebbero state sufficienti sotto questo aspetto. Secondo il vettore, il viaggio ‘tutto compreso’ di tali passeggeri sarebbe stato pagato da una società terza a condizioni preferenziali. Di conseguenza, essi avrebbero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, il che escluderebbe il diritto alla compensazione. Consequenziale il quesito proposto ai giudici comunitari: nonostante la posizione del vettore aereo, i passeggeri debbono ottenere una compensazione, alla luce del diritto dell’Unione Europea? Dai giudici comunitari arriva una risposta affermativa. Ciò perché la carta d’imbarco può costituire un altro titolo attestante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico per il volo. Quindi, fatta eccezione per situazioni straordinarie, i passeggeri che si sono presentati all’accettazione e che hanno effettuato il volo, muniti della relativa carta d’imbarco, devono essere considerati titolari di una prenotazione confermata su tale volo. Inoltre, non si può ritenere che i passeggeri in questione abbiano viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tale situazione si produrrebbe solo se fosse il vettore aereo stesso ad autorizzare loro tale possibilità. Pertanto, il fatto che un terzo abbia pagato il prezzo del viaggio ‘tutto compreso’ all’operatore e quest’ultimo, a sua volta, abbia pagato il prezzo del volo al vettore aereo conformemente alle condizioni di mercato, non osta a che i passeggeri fruiscano del diritto alla compensazione. Anche perché, aggiungono i giudici comunitari, spetta al vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o ad una tariffa ridotta.

news più recenti

Mostra di più...