Avviso di convocazione: necessario l’elenco specifico degli argomenti all’ordine del giorno
Fondamentale la chiarezza per consentire ai condòmini le conseguenti determinazioni, anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione
L’avviso di convocazione all’assemblea condominiale deve elencare, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare, sì da far comprenderne i termini essenziali e consentire ai condòmini le conseguenti determinazioni, anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 4442 del 27 febbraio 2026 della Cassazione) esaminando il contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Ancona.
A dare il ‘la’ alla querelle sono state le comproprietarie di un’unità immobiliare compresa nel palazzo, impugnando la delibera, risalente ad agosto 2011, adottata in loro assenza, con cui è stato deciso di allargare il garage per migliorare e agevolare l’utilizzo del ‘parcheggio auto’ e di incaricare un tecnico per espletare le pratiche autorizzative e progettuali, al costo di complessivi 2mila euro, oltre oneri fiscali e contributivi.
Per le comproprietarie dell’unità immobiliare è evidente la annullabilità della delibera per vizi della convocazione, in particolare la non riferibilità dell’oggetto, cioè l’ampliamento dell’autorimessa e il conferimento dell’incarico al tecnico, agli argomenti riportati nell’ordine del giorno, nonché l’indeterminatezza dell’oggetto poi deliberato.
Queste obiezioni sono prive di fondamento, secondo i giudici di merito, i quali precisano che, in generale, il contenuto dell’invito a partecipare all’assemblea condominiale deve rispecchiare gli argomenti da discutere, e, nel caso specifico, osservano che l’ordine del giorno riportato nell’avviso di convocazione consentiva alle destinatarie di avere piena cognizione dell’oggetto della delibera, considerato anche che il prospettato ampliamento degli spazi comuni da destinare a parcheggio delle auto con riduzione del portico era stato già oggetto di precedenti assemblee a cui avevano partecipato anche loro, che si erano opposte.
In aggiunta, poi, i giudici d’Appello annotano che le condòmine non hanno assolto al loro onere di attivarsi per visionare quanto disponibile presso l’amministratore stesso e farsene rilasciare copia a proprie spese.
Questa visione viene condivisa dai giudici di Cassazione, i quali, soffermandosi sul fronte della determinabilità dell’oggetto della delibera contestata, ritengono sufficiente, come sostenuto in Appello, il richiamo ad una precedente assemblea, datata ottobre 2010, la cui delibera era stata revocata in autotutela perché impugnata dalle comproprietarie per vizio di convocazione consistente nel mancato rispetto dei termini, assemblea in cui l’ingegnere poi incaricato del progetto aveva dettagliatamente illustrato, anche alla presenza delle condòmine, il suo progetto.
Questi elementi consentono, precisano i giudici di Cassazione, di presumere un’adeguata informazione preventiva sui punti all’ordine del giorno.
Affinché la delibera di un’assemblea condominiale sia valida è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare, sì da far comprenderne i termini essenziali e consentire ai condòmini le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione.
In particolare, la norma, laddove prescrive che tutti i partecipanti debbono essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea.
In generale, l’obbligo di preventiva informazione, con l’avviso di convocazione, dei condòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno risponde non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione. Di conseguenza, è logica l’infondatezza di censure destinate a concretizzarsi in mere doglianze formali, in tutti quei casi in cui il condòmino sia comunque risultato aliunde sufficientemente informato dell’oggetto dell’argomento da trattare, tanto da poter esprimere già preventivamente e per iscritto, in vista della prevedibile deliberazione in proposito, il proprio motivato parere.