Attività di recupero crediti e gestione dei dati: necessario monitorare l’operato dell’operato di società terze

Sanzionate due società a seguito della segnalazione compiuta da un debitore, il quale ha evidenziato l’utilizzo, nell’ambito delle attività di recupero del credito nei suoi confronti, di un numero di cellulare a lui intestato ma non più nella sua disponibilità

Attività di recupero crediti e gestione dei dati: necessario monitorare l’operato dell’operato di società terze

Occhio al trattamento dei dati personali anche in materia di recupero crediti. Esemplare la posizione del ‘Garante per la privacy’ che ha sanzionato (provvedimenti del 28 maggio 2026) due società per palesi irregolarità nella gestione di un cliente.
In generale, nelle attività di recupero crediti il titolare del trattamento deve effettuare controlli periodici, documentati e verificabili per monitorare, sotto il profilo della protezione dei dati personali, le attività di recupero crediti affidate a società terze responsabili. Quest’ultime, a loro volta, devono adottare misure tecniche e organizzative che mettano a disposizione del titolare un quadro esatto ed aggiornato delle informazioni effettivamente raccolte e trattate per gestire la posizione del debitore.
A fronte di tale quadro, il ‘Garante’ ha comminato una sanzione di 50mila euro alla società titolare del trattamento e una sanzione di 30mila euro alla società incaricata del recupero del credito, e quindi destinataria dei dati del debitore trasmessi dal titolare del trattamento, quale responsabile del trattamento.
A sollecitare il ‘Garante’ è stata la segnalazione con cui il debitore ha evidenziato l’utilizzo, nell’ambito delle attività di recupero del credito nei suoi confronti, di un numero di cellulare a lui intestato ma non più nella sua disponibilità. In particolare, egli ha lamentato le modalità con cui le due società avevano trattato i suoi dati personali e in particolare ha chiesto in che modo fossero stati recuperati quei dati.
Ebbene, dai riscontri compiuti dal ‘Garante’ è emerso che la società titolare del trattamento non ha vigilato adeguatamente sulle attività effettuate dalla società responsabile e sulle istruzioni a questa impartite, mentre la società responsabile non ha fornito a quella titolare un quadro aggiornato delle informazioni raccolte durante l’incarico e non l’ha informata del fatto che il debitore aveva chiesto di conoscere la provenienza del numero di telefono contattato ai fini del recupero del credito.

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