Agenti gli ordinano di spostare il veicolo, lui esegue pur avendo la patente sospesa: multa sacrosanta
Impossibile, precisano i giudici, riconoscere la scriminante prevista in caso di fatto costituente reato ma commesso per ordine dell’autorità
Conducente sposta il veicolo, su richiesta degli agenti, ma lo fa con la patente sospesa: legittima la multa. Impossibile riconoscere la scriminante prevista in caso di fatto – costituente reato – commesso per ordine dell’autorità.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 794 del 14 gennaio 2026 della Cassazione) alla luce dell’episodio verificatosi in quel di Livorno.
In generale, l’ordine, impartito dalla pubblica autorità ad un soggetto con patente sospesa, di guidare un veicolo è illegittimo per violazione di legge, e, pertanto, l’eventuale osservanza di tale ordine non può considerarsi scriminata.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è l’azione con cui un uomo contesta due verbali di accertamento elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Livorno per aver circolato alla guida di un veicolo immatricolato in Polonia, pur essendo residente in Italia da più di sessanta giorni, e ciò abusivamente, visto che egli era sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e spiega di non essersi trovato alla guida del veicolo al momento del controllo ma di essersi limitato a spostarlo su richiesta di alcuni agenti della Polizia Municipale in borghese, venendo poi sottoposto ad identificazione.
La linea difensiva dell’uomo si rivela però inefficace. Per i giudici di Cassazione, difatti, sono sacrosanti i verbali elevati dalla Polizia Municipale.
In premessa, viene ricordato che il Codice Penale, da un lato, scrimina l’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità, e, dall’altro, sanziona l’inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall’autorità.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, l’eventuale ordine di guidare un veicolo, impartito ad un soggetto con patente sospesa, è da considerare illegittimo per violazione di legge, tanto più in un caso, come quello di Livorno, in cui gli agenti della Polizia Municipale ignoravano l’avvenuta sospensione della patente dell’uomo messosi alla guida del veicolo. Pertanto, l’eventuale osservanza di tale ordine non può considerarsi scriminata, anche tenendo presente la consapevolezza, in capo all’uomo, di non poter circolare con il veicolo, a causa della sospensione della patente.
Da respingere, poi, sanciscono i giudici di Cassazione, anche la tesi difensiva secondo cui l’uomo, al momento del controllo, non stava circolando, ma si era limitato a spostare il veicolo su richiesta degli agenti per evitare il protrarsi di un intralcio alla circolazione stradale, sicché difettavano tanto la condotta oggettiva della circolazione, quanto la volontà di mettersi al volante al fine di circolare.
Su questo fronte, difatti, la condotta di guida di un veicolo consiste nell’esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, in modo che il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l’utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza. Pertanto, ai fini della configurabilità della circolazione, alla luce del ‘Codice della strada’, non può darsi rilievo dirimente né all’entità della distanza percorsa né alla finalità della condotta di guida; al contrario, ne integra gli estremi ogni spostamento del veicolo, anche per una distanza ridotta, ove avvenuto mediante l’utilizzo del motore e dei relativi congegni idonei ad imprimere il movimento al mezzo.