Adozione: come valutare il possibile mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine

Prevalente, in generale, il fine di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all’Interno di un funzionale contesto familiare e di scongiurare il rischio di regressioni connesse agli effettuati incontri protetti con i genitori biologici

Adozione: come valutare il possibile mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine

In materia di adozione, laddove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 20001 del 15 giugno 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso relativo alla decadenza della responsabilità genitoriale di una mamma e di un papà, hanno però precisato che, in tema di adozione del minore d’età, la norma riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio-affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico-formali.
Così, non vi è una presunzione assoluta di coincidenza tra recisione dei rapporti con la famiglia d’origine e interesse del minore, sicché il giudice, fermo restando lo scioglimento dei legami giuridico‑formali con i parenti biologici, deve accertare in concreto, all’esito di un monitoraggio attuale delle capacità genitoriali e delle figure parentali entro il quarto grado, se sussistano relazioni socio‑affettive significative, positive e consolidate con la famiglia di origine, la cui prosecuzione realizzi il ‘best interest’ del minore e la cui interruzione sia suscettibile di arrecargli pregiudizio. Laddove, invece, risulti che i genitori e la rete familiare non sono in grado di riconoscere e soddisfare i peculiari bisogni di cura del minore e che la continuazione dei rapporti con loro determina disorientamento, regressione e conflitto emotivo, è legittima, quale extrema ratio, la dichiarazione di adottabilità con interruzione anche dei rapporti di fatto e il rigetto di soluzioni alternative (adozione mite o mantenimento dei contatti), essendo preminente l’esigenza di garantire al minore un contesto familiare stabile e idoneo al suo armonico sviluppo.
In generale, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalia famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi ii migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tate da poter cagionargli un pregiudizio.
Laddove, invece, sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale, questa richiede un accertamento in concreto e nell’attualità dei suoi presupposti, all’esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il ‘best interest’ del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l’ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un’adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell’interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità.
Ciò posto, tornando alla vicenda in esame, è confermata la decisione d’Appello, poggiata sulla permanenza dell’inadeguatezza dei genitori e della rete familiare a compiere il processo di riconoscimento degli speciali bisogni di cura dei minori, essendo i genitori ancora centrati sul loro bisogno di riconoscimento come genitori (anche attraverso la negazione delle loro responsabilità) e ciononostante il costante sostegno loro assicurato, e sugli insufficienti, dal punto di vista dei minori, miglioramenti riscontrati.
Nel necessario bilanciamento operato fra la situazione dei genitori, della nonna e della zia paterna e la situazione dei minori, che dopo l’affidamento ai genitori adottivi hanno avuto un accertato, evidente recupero di serenità a fronte del loro grave ritardo nello sviluppo psico-motorio, sono evidenti le ragioni che hanno giustificato la non procrastinabile – ed effettivamente giustificata quale extrema ratio – decisione confermativa dell’interruzione dei rapporti con i genitori biologici.
Prevalente il fine di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all’Interno di un funzionale contesto familiare e di scongiurare il rischio di regressioni connesse agli effettuati incontri protetti con i genitori biologici.

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