IMU e TASI: corretto classificare l’impianto fotovoltaico come bene immobile
Legittima la pretesa avanzata da un Comune a fronte di una serie di pannelli fotovoltaici con ancoraggio alla falda di copertura di un capannone industriale

Via libera agli avvisi di accertamento, in materia di IMU e TASI, emessi dal Comune a fronte di un impianto fotovoltaico costituente una centrale non architettonicamente integrata ed edificata in falda alla copertura di un capannone industriale. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 2 gennaio 2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto), i quali precisano che, in merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni (quale quella presa in esame) nella categoria dei beni immobili, in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale. Nello specifico, la messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui esso è impiantato, un collegamento funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto, mentre la precarietà dell’ancoraggio alla falda di copertura del capannone industriale e l’esportabilità non può in alcun modo comportare un’alterazione dell’originaria funzionalità. Ampliando l’orizzonte, quindi, ai fini della legittima applicazione dell’imposta, gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni devono essere considerati come beni immobili anche qualora siano astrattamente rimovibili e installabili in altro luogo.