Cooperativa agricola: nessun accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento
Invece, l’imprenditore agricolo individuale e quello organizzato in forma societaria di persone o di capitali, non essendo assoggettato né a fallimento né a liquidazione coatta amministrativa, può concludere accordi di ristrutturazione o ricorrere ad uno degli strumenti di composizione della crisi
L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 880 del 16 gennaio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame la posizione di una società cooperativa agricola per azioni, precisano che la soluzione della crisi dell’impresa agricola organizzata in forma di cooperativa che eserciti anche attività commerciale trova la propria regolamentazione nell’ambito del binario fallimento (liquidazione giudiziale)-liquidazione coatta amministrativa, mentre nel caso in cui la cooperativa agricola abbia un esclusivo fine agricolo-mutualistico, senza alcuna implicazione di natura commerciale, la disciplina dell’insolvenza è rimessa unicamente alla procedura concorsuale amministrativa della liquidazione coatta amministrativa salva, in ogni caso, la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale.
Linea di pensiero comune per i giudici di merito e per i magistrati di Cassazione: sacrosanto lo stato di insolvenza della cooperativa agricola.
Chiara la questione sul tavolo: l’imprenditore agricolo, organizzato, come nel caso in esame, in forma di cooperativa e, per tale motivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, può o non può accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?
A fronte di una complessa evoluzione del quadro normativo che ha toccato l’organizzazione e il trattamento della situazione di crisi dell’imprenditore agricolo, i magistrati di terzo grado annotano che la normativa non specifica in alcun modo se l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte dell’imprenditore agricolo presupponga che l’attività agricola venga esercitata in maniera individuale, collettiva o in forma di cooperativa agricola.
Quindi, sul fronte della legittimazione o meno della società svolgente attività agricola avente forma di società cooperativa a proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi, bisogna partire, secondo i giudici di Cassazione, dal principio generale fondante la disciplina del sovraindebitamento: tale strumento di regolazione della crisi non può essere utilizzato dal soggetto, persona fisica o giuridica, che risulti soggetto ad altra procedura concorsuale.
Volgendo poi lo sguardo all’impresa agricola avente veste di cooperativa, non può essere messo in discussione che essa è soggetta alle norme sulle cooperative in generale. E, mancando disposizioni particolari, alle cooperative agricole deve applicarsi, al pari di tutte le società cooperative la norma secondo cui, in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa ossia una procedura amministrativa di indubbia natura concorsuale.
Va anche rimarcato, poi, che, ove esercitino un’attività commerciale, le società cooperative sono soggette, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
In conclusione, nel ragionamento dei giudici assume un peso decisivo l’idea che la cooperativa, anche quella agricola, integri un modello giuridico unitario che svolge una impresa di economia sociale.
Tirando le fila, lo statuto della crisi dell’imprenditore agricolo non commerciale, applicabile alla fattispecie in esame, può così essere rappresentato: l’imprenditore agricolo individuale e quello organizzato in forma societaria di persone o di capitali, non essendo assoggettato né a fallimento né a liquidazione coatta amministrativa, può concludere accordi di ristrutturazione o ricorrere ad uno degli strumenti di composizione della crisi; la cooperativa agricola, restando sempre e comunque vincolata a un canale procedurale diverso da quello dell’imprenditore agricolo individuale o delle società non cooperative, non ha la possibilità di percorrere la strada dell’istituto del sovraindebitamento, essendo tale procedura incompatibile con la messa in liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza da parte dell’autorità di vigilanza governativa, ma può proporre accordi di ristrutturazione, atteso che l’accesso a tale strumento di regolazione negoziale della crisi è consentito anche all’imprenditore sottoposto a diverso procedimento concorsuale.