Cane deceduto nella pensione per animali: nessun risarcimento per il padrone che ha perso l’amico a quattro zampe
Decisiva la constatazione che il perimento dell’animale è stato causato dalla insorgenza, repentina, di una patologia rivelatasi fatale
Non è necessario che i siano già presenti nella massa attiva, sia perché non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perché l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso
Altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa